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La Regione non fa pubblicità elettorale. La pubblicità elettorale è riservata ai partiti e ai candidati, in dettaglio, la potestà relativa al governo e alla gestione degli spazi pubblicitari elettorali resta in capo allo Stato centrale.
La propaganda elettorale anche indiretta è regolamentata dalla legge n. 212/1956, che prevede in merito la competenza del comune (ufficio elettorale), a cui, pertanto, vanno richieste le necessarie autorizzazioni.
Sul sito istituzionale Elezioni 2015, nella sezione "Modulistica e Istruzioni", sono stati pubblicati i moduli e le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature. (http://elezioni.regione.campania.it/elezioni2015/index.php/documentazione/modulistica-e-istruzioni)"
La legge elettorale regionale non dispone in merito. La disciplina è contenuta nella legge statale n. 43/1995.
I dati relativi al numero di elettori e al numero delle sezioni sono forniti dalle Prefetture competenti per territorio con riferimento all'ultima revisione dinamica pubblicata.
NO. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale, ai sensi del comma 1, art. 5, L.R. del 27 marzo 2009, n. 4 (Legge Elettorale).
NO. Il ballottaggio non è previsto per le consultazioni elettorali regionali e pertanto gli oneri relativi sono a carico del Comune.
Gli elenchi delle sedi sono reperibili presso gli Uffici elettorali dei Comuni di residenza.
Si. La legge regionale 4/2009 prevede il voto disgiunto, per cui è possibile votare un candidato alla carica di presidente della giunta regionale e ad una lista a lui non collegata.
La normativa di riferimento è rimasta immutata, la legge elettorale regionale non dispone in merito, pertanto sono necessari il documento di identità e la tessera elettorale.
Per la dichiarazione dì presentazione della candidatura alla carica di presidente della giunta regionale non è richiesta la sottoscrizione degli elettori, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 21 gennaio 2010
La nomina degli scrutatori è effettuata dalla commissione elettorale comunale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95 del 1989, tra gli elettori iscritti nell'Albo unico degli scrutatori di seggio elettorale. Ai sensi dell'art. 1 della suddetta legge in ogni comune della repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda. L'iscrizione a tale albo è subordinata al possesso di due requisiti: essere elettore del comune e avere assolto agli obblighi scolastici
Non vi sono disposizioni normative che prevedano espressamente l'obbligo di riportare sul modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista provinciale di candidati il contrassegno a colori.
In ogni lista, per assicurare la rappresentanza di genere, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Nel caso in cui tale rapporto non è rispettato l'ufficio centrale circoscrizionale non ammette la lista (Art. 10 L.R. n.4/2009)
Nessuna norma impedisce che i sottoscrittori di una Lista possano designare le stesse persone alla presentazione materiale della lista e alle successive operazioni di sorteggio
L'autenticazione della firma posta sul modulo di accettazione della candidatura deve essere fatta dai soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 della legge 53/1990 e secondo le modalità stabilite dal DPR 445/2000. Pertanto la firma può essere autenticata dai soggetti competenti in entrambi i luoghi indicati.
Tutte le richieste di informazioni in materia di propaganda elettorale devono essere rivolte alla Prefettura competente.
L’ufficio a cui rivolgersi è quello del Comune di residenza.
La legge elettorale n° 4/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è consultabile sul sito istituzionale regionale Elezioni 2015 nella sezione “Documentazione>Normativa”
Gli elettori affetti da grave infermità possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà, in un periodo compreso tra il 40° e 20° giorno antecedente la data della votazione. L'avente diritto al voto deve dimorare nell'ambito del territorio della regione per cui è elettore. Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'ASL e copia della tessera elettorale.
L’ufficio preposto a fornire questa informazione è quello del proprio Comune di residenza.
NO. Non è possibile votare al di fuori il territorio della regione Campania.
NO. I modelli non verranno pubblicati perché di pertinenza del comune a cui andranno richiesti.
Le due preferenze espresse (nel rispetto della par-condicio) devono assolutamente riguardare la stessa lista. Il voto disgiunto è previsto solo per il Presidente
Sono previsti i rappresentanti dei candidati presidenti. La legge elettorale regionale n. 4/09 non ha apportato alcuna modifica alla normativa sui rappresentanti di lista.
E’ necessario rivolgersi al Comune di residenza
Le istruzioni per i Presidenti di seggio sono in fase di elaborazione e saranno pubblicate al più presto sul sito istituzionale Elezioni 2015 nella sezione “Documentazione>Modulistica”
E’ necessario rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune di residenza
Il certificato viene rilasciato dal competente Ufficio Centrale Circoscrizionale della Provincia in cui si è candidato
Il piano di riparto è stato approvato e pubblicato sul sito Regione Campania nella sezione elezioni 2015
Sezioni ordinarie - Svolgimento delle sole consultazioni elettorali regionali (n. 1 consultazione elettorale):
Sezioni ordinarie - Svolgimento della consultazioni elettorali regionali in abbinamento con le consultazioni amministrativi comunali (n. 2 consultazioni elettorali):
Sezioni speciali (quale che sia il numero di consultazioni):
Normativa di riferimento: art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come sostituito dall’art.3, della legge 16 aprile 2002, n.62,rt. 1, commi 1,2 e 4, della Legge 13 marzo 1980, n. 70
Spetta ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006). Ai sensi del citato articolo l’indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono state soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei compensi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.
È stato approvato il piano di autorizzazione di spesa che la Regione Campania ha previsto per i comuni per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali del 31 maggio 2015. Il periodo elettorale, ai fini del lavoro straordinario, inizia il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni, e termina il quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Relativamente al limite di autorizzazione dello straordinario elettorale il personale dei Comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Il "monte ore" si ottiene moltiplicando il predetto limite di 40 ore mensili per il numero di persone autorizzate per il periodo intercorrente. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti mentre, per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti, si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 60 ore mensili per ciascuna persona. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio. Nella determinazione di autorizzazione al lavoro straordinario, da adottare preventivamente, debbono essere indicati, i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.
Normativa di riferimento: articolo 15 del decreto decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito
Il Comune, qualora non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni elettorali regionali con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, può procedere alla stipula di contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa. I Comuni, in ogni caso, dovranno fornire, nell’attribuzione di incarichi a tempo determinato, idonea e analitica motivazione delle puntuali esigenze che rendano indispensabile il ricorso all’attribuzione degli stessi, con indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all’interno dei Comuni medesimi. Non saranno ammesse a rimborso le spese per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali, i quali non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l’ente stesso; in particolare non si dà luogo a rimborso per l’assunzione di personale con contratto di prestazione professionale e non sono rimborsate le spese relative alle assunzioni a tempo determinato effettuate tramite le Agenzie di lavoro interinale.
Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario
Normativa di riferimento: comma 4 art. 76 del D.L. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008 ss.mm.ii e al comma 28 dell’art.9 del D.L. n. 78 del 2010 convertito dalla Legge 122 del 2010 e ss.mm.ii.
Non è ammessa a rimborso l’eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale.
Normativa di riferimento: art. 15 del citato decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
Sono ammesse a rimborso da parte della Regione le spese per l'allestimento dei seggi, nonché le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili, tra le altre, le spese per l'affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.
Il Comune può o acquistare o noleggiare, nel caso in cui risulti più economico, le cabine elettorali. In mancanza di espressa disposizione normativa che specifichi il quantitativo massimo delle cabine da acquistare e la durata media di vita di tali beni durevoli, si ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile delle cabine stesse.
Pertanto, al fine di evitare rimborsi per acquisizioni ripetitive, il responsabile del servizio elettorale dovrà specificatamente per ogni acquisto di cabina elettorale precisare che tale acquisizione, in rapporto alle cabine già acquistate e rimborsate, risulta indispensabile per l’espletamento delle consultazioni elettorali.
Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune o nell’impossibilità con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.
Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni. Sono rimborsabili esclusivamente le spese effettuate per la pulizia dei locali scolastici sedi di seggio alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi.
Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.
Come chiarito per le cabine elettorali, anche per i tabelloni il Comune può procede all’acquisto o al nolo nel caso risulti più economico. Valgono le medesime disposizioni espresse per le cabine elettorali.
Anche per l’acquisto dei tabelloni elettorali, trattandosi di beni che, pur subendo un progressivo ma lento deterioramento, consentono utilizzi per periodi superiori all’anno, in analogia con quanto già rappresentato per le cabine elettorali, si ritiene di poter individuare in almeno 10 anni la vita utile dei tabelloni stessi.
In presenza di eventuale richieste di rimborso per il noleggio di cabine e/o tabelloni elettorali, i Comuni dovranno dimostrare, con apposita certificazione del responsabile dei servizi finanziari, l’effettivo risparmio rispetto all’acquisto del citato materiale, raffrontando la spesa per il noleggio a quella del mancato acquisto considerato il relativo ammortamento decennale. Qualora venisse a mancare la condizione di economicità la spesa non sarà ammessa a rimborso.
La presentazione delle liste provinciali - intesa come loro ‘materiale’ consegna all’autorità competente - è regolata dall’art. 3 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4. Le liste provinciali debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale. La prima operazione che gli Uffici centrali predetti devono compiere è quella di controllare se le liste o le candidature siano state presentate entro il termine previsto dalla legge cioè entro e non oltre le ore 12 del 29º giorno antecedente quello della votazione.
[Art.9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni]
Il rimborso degli eventuali buoni pasto erogati, per lo svolgimento di lavoro straordinario, al personale impegnato nelle attività elettorali, è riconosciuto fra le spese ammissibili a carico della Regione Campania
La circolare n. 12 del 9 aprile 2015, del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali, ha stabilito che le Regioni provvedono ad approntare la cartolina avviso da inviare agli elettori residenti all’estero a norma dell’art. 6, legge 7 febbraio 1979, n. 40 e che le spese di spedizione occorrenti ai comuni interessati solo alle elezioni regionali faranno carico alla Regione mentre nei comuni in cui si terranno contemporaneamente elezioni regionali e comunali saranno ripartite tra Stato e Regione nella misura del 50% per ciascuno.
La società Trenitalia S.p.A. applica le condizioni di viaggio elaborate in base alla "Disciplina per i viaggi degli elettori" che è allegata all'Ordine di servizio n. 31/2012 dell'11 aprile 2012, e successive modifiche, della medesima società Trenitalia, consultabile sul sito www.trenitalia.com, nella sezione Informazioni/Viaggi degli elettori.
NO, il personale LSU non può' essere utilizzato ad alcun titolo per l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali.