
La Regione non fa pubblicità elettorale.
La disciplina della propaganda elettorale è materia di competenza statale disciplinata dalla legge n. 212/1956.
La propaganda elettorale anche indiretta è regolamentata dalla legge n. 212/1956, che prevede in merito la competenza del comune (ufficio elettorale), a cui, pertanto, vanno richieste le necessarie autorizzazioni.
Sul sito istituzionale Elezioni 2025, nella sezione "Modulistica e Istruzioni", sono stati pubblicati i moduli e le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature.
La legge elettorale regionale non dispone in merito. La disciplina è contenuta nella legge statale n. 43/1995.
I dati relativi al numero di elettori e al numero delle sezioni sono forniti dalle Prefetture competenti per territorio con riferimento all'ultima revisione dinamica pubblicata.
NO.
È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale, ai sensi del comma 1, art. 5, Legge Regionale del 27 marzo 2009, n. 4 (Legge Elettorale).
Gli elenchi delle sedi sono reperibili presso gli Uffici elettorali dei Comuni di residenza.
Si.
La Legge Regionale 4/2009 prevede il voto disgiunto, per cui è possibile votare un candidato alla carica di presidente della giunta regionale e ad una lista a lui non collegata.
In ogni lista, per assicurare la rappresentanza di genere, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.
Nel caso in cui tale rapporto non è rispettato l'ufficio centrale circoscrizionale non ammette la lista (art. 10 Legge Regionale n. 4/2009)
Nessuna norma impedisce che i sottoscrittori di una Lista possano designare le stesse persone alla presentazione materiale della lista e alle successive operazioni di sorteggio.
Tutte le richieste di informazioni in materia di propaganda elettorale devono essere rivolte alla Prefettura competente.
L’ufficio a cui rivolgersi è quello del Comune di residenza.
La legge elettorale n. 4/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è consultabile sul sito istituzionale regionale Elezioni 2025 nella sezione “Documentazione => Normativa Regionale”
Gli elettori affetti da grave infermità possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà, in un periodo compreso tra il 40° e 20° giorno antecedente la data della votazione.
L'avente diritto al voto deve dimorare nell'ambito del territorio della regione per cui è elettore. Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'ASL e copia della tessera elettorale.
L’ufficio preposto a fornire questa informazione è quello del proprio Comune di residenza.
No. Non è possibile votare al di fuori il territorio della regione Campania.
Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori, tranne alcune eccezioni previste dalla legge (presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, elettori non deambulanti)."
Le due preferenze espresse (nel rispetto della par-condicio) devono assolutamente riguardare la stessa lista.
Il voto disgiunto è previsto solo per il Presidente.
Sono previsti i rappresentanti dei candidati presidenti.
La Legge Elettorale regionale n. 4/2009 non ha apportato alcuna modifica alla normativa sui rappresentanti di lista.
È necessario rivolgersi al Comune di residenza.
È necessario rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune di residenza.
Il certificato viene rilasciato dal competente Ufficio Centrale Circoscrizionale della Provincia in cui si è candidato.
La presentazione delle liste provinciali dei candidati è disciplinata dall’art. 3 della legge regionale n. 4/2009 e dall'art. 9 della legge n. 108/1968.
Ai sensi del primo comma del suddetto articolo 9 della legge 108/1968, le liste provinciali debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del tribunale presso il quale ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data fissata la votazione.
Ai sensi dell’art. 9, comma 7 della legge n. 108 del 17 febbraio 1968 è consentito presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni purché sotto lo stesso simbolo.
La Legge Regionale non dispone al riguardo. L'art. 2 della Legge n. 212/1956 prevede, tra l'altro, che "In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'art. 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato”.
Sì, è consentito il voto disgiunto.
Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2009 "Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo".
Al fine di esercitare il voto disgiunto, è corretto apporre segno di votazione in favore del candidato alla carica di Presidente ed indicare il nome del candidato della lista provinciale non collegata al candidato alla carica di Presidente a favore del quale è stata espressa la preferenza.
Gli elenchi saranno affissi dopo l'ufficializzazione delle liste.
I cittadini stranieri, sia comunitari sia extracomunitari, residenti in comuni della Campania non possono esercitare il diritto di voto né sono eleggibili in occasione delle elezioni regionali.
Per quanto riguarda, invece, le elezioni comunali, le modalità di esercizio del diritto i voto e di eleggibilità per i cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti in Italia sono disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
Si è indicato il decreto presidenziale n. 247 del 24/09/2025 dove nel decretato ai punti 1 e 2 sono indicati i giorni e gli orari della votazione. Si è precisato inoltre che questa informazione è contenuta sul sito elezioni2025.regione.campania.it nella sezione normativa regionale.
Per le elezioni regionali 2025 è di colore verde.
I quesiti relativi alle tessere elettorali (cambio di residenza, smarrimento, duplicato, esaurimento spazio) vanno rivolti al comune di residenza.
ONORARI FORFETTARI
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 13 marzo 1980, n. 70, i compensi spettanti a presidenti, scrutatori e segretari di ciascuna sezione elettorale ordinaria e seggio ospedaliero, il quale è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario, sono fissati come di seguito indicato (cfr. Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione del 26 agosto 2022):
- Presidenti € 150,00
- Scrutatori e Segretari € 120,00
Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui sopra sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37,00 e di euro 25,00.
Per quel che riguarda i seggi speciali (quale che sia il numero di consultazioni) i compensi sono fissati come di seguito indicato:
- Presidenti € 90,00
- Altri componenti del seggio speciale € 61,00
Il Decreto legge 19 marzo 2025 n. 27, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 15 maggio 2025, n. 72, all’art. 1, comma 3, ha previsto che: “Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.”
Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Prima di effettuare le liquidazioni i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.
TRATTAMENTO DI MISSIONE
Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato qualora debbano recarsi in località distanti almeno 10 chilometri dai comuni di residenza nei quali si presuppone abbiano anche la dimora abituale, con le limitazioni introdotte dall’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).
Il trattamento di missione è stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.
Non esiste incompatibilità tra la qualità di candidato, sia come Presidente della Giunta regionale sia come consigliere regionale, e la funzione di rappresentante di lista.
E’ invece indispensabile che il soggetto designato quale rappresentante di lista sia elettore della regione (art. 16, comma 2 della legge n. 53/1990). Tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato.
La disciplina generale riguardante i presidenti di seggio, compresa la surroga, non è di competenza della Regione, anche nel caso di elezioni regionali. Per ulteriori informazioni, si invita a consultare i siti web istituzionali delle amministrazioni competenti (Corte d’appello e Comune) presso cui si è presentata la richiesta di iscrizione all’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale.
La Regione non ha competenza riguardo al mandatario elettorale trattandosi di materia disciplinata dalla normativa statale (legge n. 515/1993; legge n. 43/1995).
L’organo competente a ricevere e verificare le designazioni e le accettazioni, le tipologie di spese ammissibili e la loro rendicontazione, nonché a svolgere i controlli e comminare le sanzioni previste dalla legge, è il Collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d’appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di regione.
Al seguente link è possibile consultare la pagina web istituzionale del Collegio regionale di garanzia elettorale con i relativi recapiti (e-mail, pec, telefono, ubicazione ufficio):
https://ca-napoli.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=UFF13164&modelId=11112
La documentazione va inviata al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte di Appello di Napoli (Art. 7 Legge 515/1993).
